Art. 2

In vigore dal 17 lug 2007
1. L'allegato I del decreto 26 aprile 1993, n. 220, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4 maggio 2006, n. 227 è modificato come segue: a) il punto 2 delle «Introduzioni generali» è sostituito dal seguente: «2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate: sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sale," compaiono nella lista se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i; sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come zinco). La stessa restrizione dello Zn si applica a: i) sostanze il cui nome contiene i termini " acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i; ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI».; b) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» sono inseriti, in fine, i monomeri e le sostanze di partenza riportate nell'allegato II al presente regolamento; c) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» è modificata la colonna «N.CAS» o »Nome» e/o «Restrizioni e/o specifiche», per le sostanze riportate nell'allegato III al presente regolamento; d) alla sezione A «ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA» la tabella relativa alla voce «acrilato di diciclopentadienile» con numero di riferimento «11000» è eliminata; e) la sezione B, come sostituita dall'allegato III del decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123 è sostituita dall'allegato IV al presente regolamento.
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2007-04-18;82#art-2

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