Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 lug 2007
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio è pari al 99,0%, espresso come massa;
2) lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall'unione per fusione di due o più metalli, ove l'alluminio è presente in percentuale maggiore rispetto agli altri metalli;
3) alluminio ricoperto: il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove lo strato a contatto diretto con gli alimenti è costituito da altro materiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-04-18;76#art-2