Art. 1
Oggetto
In vigore dal 24 mag 2007
IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare gli articoli, 20, 21 e 181, comma 1, lettera a), che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione - con atto di natura regolamentare - dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005);
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;
Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione del commercio internazionale, le finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati;
Ritenuto di dover individuare le operazioni ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato ancora che possono dispiegare effetti significativi per l'interessato anche le operazioni svolte mediante siti web o volte a definire in forma automatizzata profili degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra le banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;
Ritenuto necessario individuare, con riferimento alle operazioni che possono spiegare effetti significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Amministrazione ed in particolare le operazioni di comunicazioni a terzi;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reso in data 13 febbraio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 9 marzo 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
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Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», individua i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero del commercio internazionale nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.internazionale:decreto:2007-03-12;59#art-1