Art. 2

Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili

In vigore dal 23 mag 2007
1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 9, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, in particolare nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. Le operazioni di interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 marzo 2007 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 311
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