Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 apr 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo; Visto l'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all', comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP; Visto il decreto ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 recante regolamento di attuazione del predetto articolo 13-bis, nelle cui premesse si precisa l'opportunità di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 347 dell'articolo unico delle legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'INPDAP; Viste le note dell'INPDAP del 27 dicembre 2005, del 28 marzo 2006 e i successivi messaggi di posta elettronica del 14 luglio 2006, del 21 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 dicembre 2006; Vista la nota del 9 febbraio 2007 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica: a) ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP; b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-03-07;45#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo