Art. 1
In vigore dal 21 apr 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «testo unico»);
Visto l', comma 3, del testo unico che individua gli strumenti finanziari derivati;
Visto l'art. 18, comma 5, lettera a), del testo unico, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nuove categorie di strumenti finanziari al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme comunitarie;
Visto l'art. 203 del testo unico, che stabilisce che l'art. 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che prevede, espressamente, nell'elenco degli strumenti finanziari, gli «strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito»;
Considerata la crescente diffusione nei mercati internazionali e nazionali di tecniche finanziarie di trasferimento del rischio di credito (c.d. «derivati di credito»);
Considerati i profili di analogia funzionale tra gli strumenti derivati finanziari e gli strumenti derivati di credito;
Ravvisata l'opportunità di includere i prodotti finanziari creati attraverso l'utilizzo delle menzionate tecniche nell'ambito degli strumenti finanziari derivati, al fine di rimuovere limiti operativi che penalizzano le banche e gli intermediari finanziari nazionali;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lettera a) del testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. Sono strumenti finanziari derivati, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i contratti e gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-03-02;44#art-1