Art. 2

Regioni a statuto speciale e province autonome

In vigore dal 21 apr 2007
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 febbraio 2007 Il Ministro della salute Turco Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 305
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urn:nir:ministero.salute:decreto:2007-02-22;43#art-2

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