Art. 2
Regioni a statuto speciale e province autonome
In vigore dal 21 apr 2007
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 2007
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 305
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2007-02-22;43#art-2