Art. 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In vigore dal 31 mar 2007
1. Le schede di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 9 sono parte integrante del presente regolamento. Esse identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico, ivi indicate, perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati dagli uffici dell'Amministrazione delle infrastrutture previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.
3. Le operazioni di comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 febbraio 2007
Il Ministro: Di Pietro Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 28
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture:decreto:2007-02-09;21#art-2