Art. 2

Notifica della cessione

In vigore dal 23 feb 2007
1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al testo unico sono notificate all'ufficio competente ad ordinare il pagamento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze, la notifica è effettuata alla Direzione provinciale dei servizi vari competente.
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