Art. 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In vigore dal 30 gen 2007
1. Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 20, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice stesso agli articoli 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 86, 85 e 112. 2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. Le operazioni di comunicazione, trasferimento dei dati all'estero e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 4. La diffusione di dati sensibili e giudiziari è ammessa esclusivamente previa verifica della sua stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono, ai sensi dell'articolo 22 del Codice. 5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5, del Codice.
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