Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 24 ago 2006
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visti gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessità di provvedere ad individuare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dall'Amministrazione dell'interno e le finalità di interesse pubblico perseguite, fatti salvi i trattamenti effettuati ai sensi dell'articolo 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali; Ritenuta la necessità di provvedere ad individuare, altresì, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dal «Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza», istituito con legge 12 novembre 1964, n. 1279 e dall"'«Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco"», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, posti sotto la vigilanza del Ministero dell'interno; Acquisite le indicazioni dei titolari degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e delle Prefetture - - Uffici territoriali del Governo; Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressochè interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi; Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi, di interconnessione, raffronti e diffusione; Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conversazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); Verificato, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni; Considerato che le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle fonti normative delle allegate schede, si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005; Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006; Acquisito in data 28 aprile 2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 196/2003; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2006, n. 5367/06; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilasciato con nota n. 5306 del 14 giugno 2006; Adotta il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione dell'interno nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché dal «Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza», istituito con legge 12 novembre 1964, n. 1279 e dall"'«Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco"» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2006-06-21;244#art-1

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