Art. 2
In vigore dal 25 lug 2006
1. L'articolo 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:
«Art. 14. - Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 158
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2006-04-28;226#art-2