Art. 4

Impiego lavorativo del minore di anni quattordici

In vigore dal 5 lug 2006
1. L'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la realizzazione di programmi radiotelevisivi resta disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni oltre che dal presente decreto. 2. Fatte salve le sanzioni di cui all', le autorizzazioni di cui all', comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 aprile 2006 Il Ministro delle comunicazioni Landolfi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro per le pari opportunità Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 313
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