Art. 1
Modalità e termini per le erogazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca
In vigore dal 2 lug 2006
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area;
Visto il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 con il quale la competenza in materia è stata attribuita al Ministero delle attività produttive;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma»;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante «Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE»;
Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni del citato regolamento n. 320/2000;
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la nota 06111-17.21.6/l del 26 aprile 2006, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Modalità e termini per le erogazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca
1. All'articolo 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2006-04-27;215#art-1