Art. 4
Procedura per il conseguimento dell'autorizzazione
In vigore dal 14 apr 2006
1. L'allegato 1 di cui all', comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.
2. L'allegato 2 di cui all', comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, è sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.
3. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, è sostituito dall'allegato 3 al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2006
Il Ministro: Landolfi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio di controllo atti, Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 317
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2006-02-15;134#art-4