Art. 5

Norme transitorie

In vigore dal 13 apr 2006
1. I soggetti già titolari di licenza individuale si conformano agli obblighi di cui all', comma 1, lettere d), e) ed f), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Roma, 15 febbraio 2006 Il Ministro: Landolfi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 316
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urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2006-02-15;129#art-5

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