Art. 1
Fondi speculativi che investono prevalentemente in attività immobiliari
In vigore dal 4 gen 2006
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "Testo unico";
Visto l'articolo 37 del predetto testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Visto in particolare, l'articolo 37, comma 2, lettera b-bis del testo unico il quale stabilisce che, con regolamento, si preveda che i fondi immobiliari possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni;
Visto l'articolo 3, comma 1, del testo unico il quale dispone che "i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" di seguito denominata "legge n. 400 del 1988";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata data attuazione all'articolo 37 del testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999";
Visto in particolare l'articolo 12-bis, comma 7, del regolamento n. 228 del 1999, il quale dispone che i fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni;
Visto altresì l'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, il quale stabilisce che possono essere istituiti fondi speculativi in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del TUF;
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 13 giugno 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 13 luglio 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
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Fondi speculativi che investono prevalentemente in attività immobiliari
1. All'articolo 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis:
"I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 ottobre 2005
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 52
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-10-14;256#art-1