Art. 3

Disposizioni finali

In vigore dal 19 ott 2005
1. L'affiliante, a richiesta dell'aspirante affiliato, è tenuto a fornire le informazioni concernenti il contratto e i relativi allegati in lingua italiana. 2. L'aspirante affiliato deve utilizzare le informazioni di cui all' del presente decreto esclusivamente ai fini della valutazione dell'offerta di affiliazione. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 settembre 2005 Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2005 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 62
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urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2005-09-02;204#art-3

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