Art. 3
In vigore dal 9 ott 2005
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano provveduto entro il 29 gennaio 2005 al recepimento della direttiva, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2005
Il Ministro: Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 134
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2005-08-09;199#art-3