Art. 3

Restituzione dei documenti CITES e comunitari e procedure di cui al manuale operativo

In vigore dal 6 set 2005
1. Le procedure per lo scarico e la restituzione dei documenti CITES e di quelli comunitari sono effettuate ai sensi del regolamento (CE) 1808/2001 e successive modificazioni. 2. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si rimanda a quanto riportato nel Manuale Operativo di cui all'Allegato.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2005-07-08;176#art-3

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