Art. 1
In vigore dal 26 lug 2005
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n), e 22, comma 5, che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità 25 ottobre 1999, n. 471 che, in attuazione del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse nazionale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l', che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;
Considerata la necessità di assicurare nel più breve tempo possibile l'inizio delle attività di bonifica e di procedere quindi con gli interventi necessari per la realizzazione dei nuovi impianti ed il recupero dell'area;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 28 aprile 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10.".
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attività produttive
Scajola
Il Ministro della salute
Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 8, foglio n. 116
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2005-05-02;127#art-1