Art. 1

In vigore dal 15 dic 2004
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Visto l'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, nel disporre, a decorrere dal 30 giugno 1999, la soppressione dei Fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni s.p.a. (INA s.p.a.), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, con conseguente cessazione dell'obbligo della contribuzione, e il trasferimento delle disponibilità economiche dei Fondi stessi al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, in apposita evidenza contabile, deferisce ad un decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'allora tesoro, bilancio e programmazione economica, ora dell'economia e delle finanze, e quello dell'allora industria, commercio e artigianato, ora delle attività produttive, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione di modalità e di criteri di attuazione, con particolare riferimento alla regolamentazione delle posizioni maturate; Considerato che le gestioni soppresse, in base al citato articolo 70 della legge n. 144 del 1999, sono costituite dal Fondo di previdenza per gli impiegati dell'industria, dal Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali, dal Fondo di previdenza per i dipendenti da proprietari di fabbricati, istituiti con contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, rispettivamente, in data 5 agosto 1937, 1° dicembre 1937 e 29 febbraio 1940; Considerato che l'INA s.p.a. gestisce anche il Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da studi professionali, il Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie e il Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori; Tenuto conto che per i Fondi da ultimo citati non risultano, secondo quanto riferito dall'INA s.p.a., movimentazioni finanziarie in entrata o in uscita sin dal 1953, tanto da essere ritenute gestioni a stralcio; Ritenuto pertanto opportuno e conforme allo spirito della norma di cui al citato articolo 70 della legge n. 144 del 1999, procedere alla soppressione anche di tali Fondi di accantonamento; Visti i regolamenti di tutti i fondi precedentemente citati, che, nell'attribuire all'INA s.p.a. la gestione dei contributi, strutturano il funzionamento della forma assicurativa attraverso meccanismi di accumulo di ricchezza su conti individuali; Ritenuto potersi procedere alla regolamentazione delle posizioni maturate, secondo quanto previsto dal citato articolo 70 della legge n. 144 del 1999, garantendo il rispetto delle modalità di calcolo delle spettanze imputate a ciascun conto individuale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva degli atti normativi del 4 giugno 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con atto del 14 settembre 2004; Adotta il seguente regolamento: . 1. Per fondi speciali di previdenza soppressi ai sensi dell'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si intendono i seguenti: a) Fondo di previdenza per gli impiegati dell'industria; b) Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali; c) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati; d) Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da studi professionali; e) Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie; f) Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori. 2. Le disponibilità economiche dei fondi soppressi di cui al comma 1 sono trasferite dall'INA s.p.a. al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile, comprensive delle somme corrispondenti ai rendimenti economici maturati dal 30 giugno 1999 fino alla data dell'effettivo trasferimento. Tali somme non devono comunque risultare inferiori agli interessi legali. 3. La liquidazione delle spettanze imputate a ciascun conto individuale aperto presso i soppressi fondi è effettuata, a domanda degli interessati, secondo le modalità di calcolo previste nei relativi regolamenti. 4. Alle modalità di corresponsione delle somme risultanti dalla liquidazione dei conti individuali di cui al comma 3, si può provvedere anche sulla base di convenzione tra I.N.P.S. e I.N.A. s.p.a. avente ad oggetto la gestione e la liquidazione del trattamento previdenziale e degli importi dei conti personali maturati. Detta Convenzione, qualora adottata, va sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive entro sessanta giorni dalla stipula. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 28 settembre 2004 Il Ministro del lavoro delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro delle attività produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 229
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