Art. 1

In vigore dal 20 ott 2004
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4, della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti; Visti i disciplinari tecnici sulle modalità per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004; Adotta il seguente regolamento: . 1. Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004. 2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento. 3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima. 4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2004 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attività produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2004-07-29;248#art-1

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Art. 1 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. — Testo vigente | Portale Normativo