Capo V
Art. 39
Documentazione da allegare alla domanda
In vigore dal 21 ott 2004
1. Alla domanda di ammissione, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante della società richiedente e dei soci dichiaranti, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:
a) fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
b) certificato d'iscrizione della cooperativa nell'apposito registro presso la prefettura della provincia in cui essa ha la sede legale o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della società richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società è ubicata nei territori agevolati ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo, che la compagine sociale è costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all', commi 2 e 3, del decreto legislativo e che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all', comma 3;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all', comma 3;
e) studio di fattibilità del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della società, che deve comprendere informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sull'economicità dell'iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all', lettere a) e b), del decreto legislativo;
f) nel caso di cooperative già esistenti, i bilanci degli ultimi due esercizi o dalla data di inizio dell'attività se inferiore, con le relative delibere assembleari di approvazione.
2. Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali dell'iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacità di abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione dei costi assistenziali, alla capacità, a regime, di farsi carico dei maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli aspetti tecnico-organizzativi, nonché agli aspetti economico-finanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività, redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale equilibrio di gestione.
3. Nel caso di iniziative già avviate lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al comma 2, anche notizie relative all'esperienza maturata ed ai risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-39