Capo IV
Art. 33
Spese di investimento ammissibili nei progetti di trasformazione e commercializzazione
In vigore dal 21 ott 2004
1. Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.2.3 degli Orientamenti, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:
a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere edilizie da acquistare o da eseguire;
c) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
d) allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
e) servizi di progettazione;
f) brevetti e licenze.
2. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100 per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda oggetto del subentro.
3. La spesa di cui al comma 1, lettera a), è ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere b) e c), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività.
4. Salvo il disposto di cui al comma 3, le spese di cui al comma 1, lettere a), e) ed f), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.
Storico versioni
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