Art. 1
In vigore dal 8 set 2004
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento agli articoli 20, 21 e 181, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, che reca modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 gennaio 2002;
Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'Amministrazione degli affari esteri, le finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento e le operazione eseguite con gli stessi dati;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003, n. 5215/03;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 maggio 2003, e il relativo nulla osta con nota del 9 giugno 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. In relazione ai procedimenti relativi alle assenze per malattia od alla concessione di aspettative o permessi sindacali, sono oggetto di trattazione e di conservazione da parte dei singoli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, dati attinenti allo stato di salute dei propri dipendenti, come pure informazioni circa l'adesione a sindacati o la partecipazione ad attività di carattere sindacale. Da parte degli stessi uffici possono essere altresì oggetto di trattazione e di conservazione, ancorchè in via eventuale, ulteriori dati sensibili o dati giudiziari che vengono in loro possesso nella gestione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti in relazione alle finalità di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili trattati e conservati dagli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, ulteriori rispetto a quelli identificati nel precedente comma, le finalità di interesse pubblico perseguite col trattamento, nonché le specifiche operazioni eseguibili.
3. Gli uffici all'estero di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, trattano e conservano gli stessi dati sensibili indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 giugno 2004
Il Ministro: Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 60
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2004-06-23;225#art-1