Art. 2

In vigore dal 23 set 2004
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data del 23 marzo 2003, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 2 settembre 2002. 2. L'equipaggiamento inserito nell'allegato A.1, sezioni 4 e 5 al presente regolamento, recante il marchio e fabbricato anteriormente alla data del 23 marzo 2003, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data del 23 marzo 2003. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 giugno 2004 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Il Ministro dell'interno Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 315
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