Art. 2
In vigore dal 23 set 2004
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data del 23 marzo 2003, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 2 settembre 2002.
2. L'equipaggiamento inserito nell'allegato A.1, sezioni 4 e 5 al presente regolamento, recante il marchio e fabbricato anteriormente alla data del 23 marzo 2003, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data del 23 marzo 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 giugno 2004
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 315
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-06-16;236#art-2