Art. 2
Funzionamento
In vigore dal 21 ago 2004
1. La Consulta nomina al suo interno un vicepresidente.
2. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
3. Per la validità delle riunioni della Consulta è richiesta la presenza della metà dei componenti.
4. La Consulta può essere convocata in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per particolari argomenti; in quest'ultimo caso le conclusioni delle sessioni di lavoro sono sottoposte all'esame della seduta plenaria.
5. La Consulta può, con decisione adottata a maggioranza dei suoi componenti, istituire commissioni interne, a cui affidare compiti di studio e di approfondimento e, comunque, compiti strumentali all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 125 del 2001. Ogni commissione nomina al suo interno un relatore, avente il compito di riferire alla Consulta in seduta plenaria i risultati delle attività svolte.
6. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali e regionali, di enti, organismi e associazioni del privato sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2004-06-03;199#art-2