Capo II
Art. 22
Graduatoria finale
In vigore dal 31 mar 2004
1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il primo ciclo del corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;
d) del voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-22