Art. 2
Ammortamento
In vigore dal 19 feb 2004
1. I contratti relativi alla gestione di un fondo per 1'ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.
2. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche nonché di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-12-01;389#art-2