Art. 4

Trasferimento del denaro di provenienza illecita

In vigore dal 2 ott 2003
1. La cancelleria del giudice che ha disposto la confisca del denaro di cui all', ricevuta comunicazione della definitività del provvedimento, provvede al trasferimento del denaro mediante versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322. 2. Il trasferimento del denaro di cui al comma 1 è comprensivo degli interessi fino a quella data maturati ed è eseguito al netto delle spese bancarie e degli altri eventuali oneri di gestione.
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Trasferimento del denaro di provenienza illecita (Art. 4 Regolamento recante disposizioni attuative degli articoli 19 e 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.) — Testo vigente | Portale Normativo