Art. 6

Entrata in vigore

In vigore dal 3 ago 2004
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Roma, 15 luglio 2003 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella Il Ministro delle attività produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, 186, ha disposto (con l'art. 8-decies) che il termine indicato dal presente articolo 6 e' prorogato di sei mesi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2003-07-15;388#art-6

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