Titolo I

Art. 7 bis

Validità dei risultati.

In vigore dal 6 gen 2010
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet. 2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso. 3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 12, relativamente agli eventi: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito; b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet; c) che AAMS, sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale. 4. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera a), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il 9" l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato ed è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol" l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e si assumerà quale risultato valido, ai fini della determinazione della colonna vincente, quello del primo evento valido in schedina. 5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, sono considerati, comunque, validi gli eventi che sono rinviati al giorno successivo. 6. Se uno o più eventi sono dichiarati sospesi nel giorno prestabilito per l'avvenimento, ovvero nel giorno successivo qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, gli eventi, ai fini del concorso, sono considerati non conclusi. 7. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il 9" è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol" è considerato valido il risultato conseguito sul campo al momento dell'ultima interruzione prima della dichiarazione di non conclusione dell'evento. 8. Per il concorso pronostici Totocalcio nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio, nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumerà quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumerà quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina. 9. Per il concorso pronostici Totocalcio e il concorso pronostici Totogol nel caso in cui più di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio, e per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, nel caso in cui più di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresì, facoltà di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa. 10. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati. 11. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato. 12. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.

Note all'articolo

  • Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Storico versioni

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