Titolo VI

Art. 43

Entrata in vigore e abrogazioni

In vigore dal 20 lug 2003
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2003. 2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente alla data del 1° luglio 2003 sono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della loro effettuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 giugno 2003 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 131
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