Art. 1

Definizione dei parametri obiettivi per le province

In vigore dal 29 ago 2003
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 242, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento; Visto l'articolo 242, comma 2, del citato testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1; Considerato che le norme sopra richiamate, si applicano a comuni, province e comunità montane; Considerato che, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del citato testo unico, gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulle compatibilità finanziarie; Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I., e l'U.N.C.E.M.; Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali; Visto il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 aprile 2003; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . Definizione dei parametri obiettivi per le province 1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001/2003 ai fini dell'accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti: a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti superiori al 15 per cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali; c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I; d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento; f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici; g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2003-06-10;217#art-1

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