Art. 1

In vigore dal 23 mag 2003
IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e successive modificazioni; Vista la decisione della Commissione del 23 gennaio 2002, n. 2002/113/CE, recante modifica della decisione 1999/217/CE, con la quale è stato adottato il repertorio delle sostanze aromatizzanti legalmente accettate in uno Stato membro e tali riconosciute dagli altri Stati membri; Vista la sentenza n. 443 del 1997 con la quale la Corte costituzionale ha sancito che i produttori nazionali non possono essere sottoposti a divieti ai quali i produttori degli altri Stati membri non soggiacciono; Ritenuto di consentire l'uso della sostanza aromatizzante "etilmaltolo" di cui al citato repertorio, già consentita in altri Stati membri e non in Italia, nella preparazione di gomma da masticare, caramelle e prodotti similari sulla base di richieste avanzate da Associazioni di categoria interessate; Ritenuto altresì di dover modificare il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 30 maggio 2002; Visto il parere espresso in data 13 dicembre 2001 dall'Istituto superiore di sanità riguardante i requisiti di purezza della sostanza aromatizzante "etilmaltolo"; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 3 luglio 2002 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002; Visti i pareri espressi dalla Commissione dell'Unione europea in data 8 ottobre e 21 novembre 2002 con i quali ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppressa la disposizione riguardante la sostanza 1,2-propilenglicole; Ritenuto di dover aderire all'indicazione della sopra citata Commissione; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 23 dicembre 2002; Adotta il seguente regolamento: . 1. All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il campo d'impiego "Caramelle e confetti" e la relativa "Dose massima d'impiego" della sostanza etilvanillina sono sostituiti dai seguenti: +-------------+----------------------+----------------------+ | Sostanza | Campo d'impiego |Dose massima d'impiego| +-------------+----------------------+----------------------+ | |Caramelle, confetti, | | | |gomme da masticare e | | | |prodotti di | | |Etilvanillina| | | | |confetteria | 300 mg/kg | +-------------+----------------------+----------------------+ b) è aggiunta, in fine, la seguente sostanza: +-----------+----------------------+----------------------+ | Sostanza | Campo d'impiego |Dose massima d'impiego| +-----------+----------------------+----------------------+ | | Gomme da masticare, | | | | caramelle e | | |Etilmaltolo| prodotti simili | | | | | | | | | 60 mg/kg | +-----------+----------------------+----------------------+ 2. La sostanza di cui al comma 1, lettera b), deve rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato I al presente decreto che integra l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 5 marzo 2003 Il Ministro: Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 71
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