Art. 2
In vigore dal 25 mar 2003
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 108
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-02-28;46#art-2