Art. 5

In vigore dal 5 apr 2003
1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 462/1986, con il compito di rendere più agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio. 2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 13 febbraio 2003 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 153
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