Art. 2
In vigore dal 12 gen 2003
1. Ogni tre anni l'ammontare delle somme indicate nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento può, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 novembre 2002
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della giustizia
Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 8
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-11-13;285#art-2