Art. 1
In vigore dal 17 nov 2002
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, che prevede la possibilità di modificare le dotazioni organiche del ruolo della carriera prefettizia fissate dalla tabella B del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Considerato che l'articolo 7 sopracitato prevede che l'adeguamento dei posti di organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario;
Tenuto conto dell'esigenza di modificare le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto e di viceprefetto al fine di adeguare i posti di organico di ciascuna qualifica a specifiche esigenze connesse anche alla compiuta attuazione della riforma della carriera e all'organizzazione degli Uffici del Ministero dell'interno;
Ritenuto pertanto di dover procedere contestualmente alla riduzione della dotazione organica della qualifica di viceprefetto aggiunto nei limiti della dotazione organica complessiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto e di viceprefetto, previste nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono incrementate rispettivamente di 10 e di 96 unità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-10-04;243#art-1