Art. 1

In vigore dal 6 dic 2002
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia; Visto il regolamento, di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione del citato articolo 5 della legge n. 217 del 1992, in materia di affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale; Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 2000, recante le modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti; Vista la direttiva ministeriale, di carattere interpretativo, del 17 dicembre 1999, n. 119-T, circa l'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento di cui al decreto ministeriale n. 85 del 1999; Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato regolamento sostituendo in particolare l'allegato C al medesimo, recante le specifiche minime per apparati radiogeni e le procedure di test, tenendo conto, al riguardo, degli aggiornamenti apportati alle disposizioni tecniche internazionali, elaborate in particolare in sede di Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (CEAC); Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002; Vista la nota di comunicazione n. 2306 dell'11 luglio 2002 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: . 1. Al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 2, le parole: "sei" e "tre" sono sostituite rispettivamente da: "dodici" e "sei"; b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: "Art. 8-bis - 1. L'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'interno, adotta le disposizioni tecniche necessarie, in conformità alla normativa e alle procedure internazionali in materia di atti illeciti contro l'aviazione civile fissate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) e dalla Conferenza europea dell'Aviazione Civile (CEAC), al fine di indicare i requisiti delle apparecchiature di rilevazione e di controllo, nonché le modalità di verifica del possesso di detti requisiti, anche in relazione all'evoluzione tecnologica."
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