Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-09-13;263#art-1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-09-13;263#art-1
Il provvedimento modifica il regolamento precedente relativo all'affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza negli aeroporti. In particolare, vengono modificati i termini temporali previsti all'articolo 7, comma 2, raddoppiando i relativi valori numerici da sei a dodici e da tre a sei. Inoltre, viene introdotto l'articolo 8-bis, che attribuisce all'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'interno, il compito di adottare disposizioni tecniche per definire e verificare i requisiti delle apparecchiature di rilevazione e controllo.
La norma introduce modifiche alla disciplina dei servizi di sicurezza aeroportuale per adeguarla all'evoluzione tecnologica e agli standard tecnici internazionali stabiliti da OACI e CEAC contro gli atti illeciti nell'aviazione civile.
Si applica all'ENAC, al Ministero dell'interno e ai soggetti coinvolti nell'affidamento e nella gestione dei servizi e delle apparecchiature di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale.
L'ENAC e il Ministero dell'interno stabiliscono nuove regole tecniche per l'aggiornamento e la verifica dei macchinari radiogeni e di rilevazione usati ai varchi di sicurezza aeroportuali, allineandoli agli standard CEAC.
L'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'interno, deve adottare le disposizioni tecniche per definire i requisiti delle apparecchiature e le relative modalità di verifica; non sono previste specifiche sanzioni nel testo.
All'articolo 7, comma 2, i termini espressi con 'sei' e 'tre' sono stati sostituiti rispettivamente con 'dodici' e 'sei'. È stato inoltre inserito l'articolo 8-bis che incarica l'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'interno, di emanare le disposizioni tecniche su requisiti e controlli delle apparecchiature di sicurezza in linea con le norme OACI e CEAC.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.