Art. 1

In vigore dal 29 ott 2002
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, "Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto di modificare l'articolo 2, comma 1, del predetto regolamento, variando da triennale ad annuale l'efficacia del decreto ministeriale che definisce, tra l'altro, il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al regolamento medesimo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 giugno 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 2482 del 16 luglio 2002; Adotta il seguente regolamento: . 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, la parola: "triennale" è sostituita dalla parola: "annuale". Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 settembre 2002 Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 212
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2002-09-04;224#art-1

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