Art. 2

Modifica all'articolo 4 del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495

In vigore dal 17 ago 2002
1. All'articolo 4, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113, 114, 151, 154 e 157 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche quando l'istanza è stata previamente valutata da una diversa amministrazione, in applicazione di norme di legge o di regolamento. È comunque fatta salva la possibilità per l'istante di presentare memorie o documenti.".
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