Art. 2

Modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico

In vigore dal 17 lug 2002
1. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo per gli atti di cui all', comma 1-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i soggetti che ne hanno interesse possono presentare all'Ufficio delle entrate competente una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti che potranno essere presentati all'ufficio del registro delle imprese durante l'anno. 2. L'Ufficio delle entrate, sulla base della predetta dichiarazione, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di presentazione della dichiarazione e il 31 dicembre. 3. Entro il successivo mese di gennaio il contribuente deve presentare all'Ufficio delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti emessi nell'anno precedente. 4. L'Ufficio delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito dell'imposta dovuta per l'anno in corso. 5. Tale liquidazione viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. 6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni dettate per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 maggio 2002 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 296
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Modalità di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sugli atti trasmessi all'ufficio del registro delle imprese in via telematica o su supporto informatico (Art. 2 Regolamento recante disciplina delle modalita' di pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonche' la determinazione della nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.) — Testo vigente | Portale Normativo