Capo IV

Art. 22

Abrogato

Regime delle deroghe per i piani o i programmi

In vigore dal 30 set 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 155

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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2002-04-02;60#art-22

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Regime delle deroghe per i piani o i programmi (Art. 22 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.) — Testo vigente | Portale Normativo