Art. 1

Modifica delle disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 16 mar 2002
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati ed integrati dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visti gli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 23 marzo 2001, n. 151; Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 dicembre 2000, n. 452; Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400 con nota n. 084624/19/10/22 del 24 dicembre 2001; Adotta il seguente regolamento: . Modifica delle disposizioni transitorie e finali 1. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001."; b) al comma 3, dopo le parole "presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento" sono aggiunte le seguenti: "ed ancora in corso di valutazione,"; c) al comma 3, dopo le parole "in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.".
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