Art. 4
In vigore dal 15 dic 2001
1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarità del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'articolo 57, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 112 del 1999, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all' per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.
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