Art. 1
In vigore dal 2 feb 2002
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 17, comma 6, ai sensi del quale "con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, denominata Convenzione CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wildfauna and Flora), ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
Visto il regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e il regolamento (CE) 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 338/97;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura l'adempimento della Convenzione di Washington, avvalendosi delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;
Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 28 novembre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Fermo restando quanto prescritto dal regolamento (CE) 338/97, dal regolamento (CE) 939/97, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, ai fini del mantenimento in cattività degli esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2001-12-06;469#art-1