Art. 3
Erogazione e revoca del contributo
In vigore dal 2 dic 2001
1. Il contributo è erogato, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a ciascuna emittente avente titolo, entro il 30 aprile di ciascun anno per il quale è stata presentata domanda. Il contributo relativo all'anno 2000 è erogato entro il 28 febbraio 2002.
2. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato.
3. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2001
Il Ministro delle comunicazioni Gasparri
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive,
registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 372
Storico versioni
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