Art. 8

Abrogato

Entrata in vigore

In vigore dal 3 mag 2019
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 MAGGIO 2018, N. 58 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 ottobre 2001 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 20

Note all'articolo

  • Il Decreto 9 maggio 2018, n. 58 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019".
  • Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, nel modificare l'art. 7, comma 2 del Decreto 9 maggio 2018, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2001-10-19;445#art-8

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